fratelli con la coda

un cane per tutti tutti per un cane!!

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FRATELLI CON LA CODA

è un associazione senza scopo di lucro , nata a Pistoia per aiutare gli animali in difficoltà

I nostri obbiettivi sono:

Tutela dei diritti degli animali, con particolare attenzione ai randagi.

Recupero e ricovero a quelli abbandonati e/o maltrattati,prestare loro le cure necessarie e cercare per loro una regolare adozione.

Fornire aiuto e sostegno a proprietari di animali che si trovino in situazioni di disagio tali da non poter provvedere al sostentamento degli animali stessi, al fine di evitarne l’abbandono.

Favorire la cultura del rispetto degli animali, di affezione e non, anche tramite incontri e campagne informative/educative sull’argomento.

Organizzare raccolte di cibo o altri materiali da destinare ad animali e/o strutture in situazioni di disagio

Promuovere l’adozione di cani anziani dai canili

Collaborare a tali scopi con altre associazioni e gruppi animalisti senza limiti territoriali.

operiamo prevalentemente su pistoia!

siamo totalmente autofinanziati!

e il nostro sogno é un mondo senza gabbie perciò ci adoperiamo per modelli di ricovero cani senza gabbie!

chi può dei nostri volontari fa stalli casalinghi per rieducare o educare i cani e trovargli la giusta famiglia e chi può mette a disposizione spazio e/o risorse per togliere cani anziani dai canili per fargli trascorrere gli ultimi mesi o anni in una casa ! con adozioni a distanza e stalli a lungo termine!

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

FRATELLI CON LA CODA

 

ART.1- L’associazione di volontariato FRATELLI CON LA CODA più avanti chiamata per brevità ASSOCIAZIONE, con sede legale in Pistoia (PT), C.so S. Fedi, n. 24 presso lo Studio Legale Associato Belli – Tasselli, costituita ai sensi della L.n. 266/91 e della L.R. n. 28/93 e successive modificazioni,

 

ART. 2 Carattere dell’associazione:

Fratelli Con La Coda è una libera associazione indipendente da partiti , istituzioni politiche e religiose , svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative. L’ASSOCIAZIONE si ispira a principi di non violenza, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà , in particolare per la tutela degli animali,della natura e dell’ambiente. e la sua struttura è democratica

 

L’ASSOCIAZIONE potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

 

Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliare,e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L’ASSOCIAZIONE è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che,regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

ART. 3 Scopo dell' associazione:

l' associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

L’associazione nasce con l’obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all’abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

ART. 4 Per perseguire gli scopi sopraindicati l’associazione realizza i seguenti interventi:

a) promuovere e sviluppare la cultura e l’amore e il rispetto verso gli animali e la natura .

b) promuovere e proporre la realizzazione di strutture ,provvedimenti , politiche e iniziative che facilitino il rapporto fra l essere umano e gli animali in modo rispettoso anche per l’ ambiente, sia naturale che urbano, per renderlo più vivibile per i nostri amici animali e favorire la convivenza con l’essere umano. e rendere la vita degli animali priva di sofferenze

c) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole,progetti educativi scolastici ed extra scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alla finalità dell’associazione.

d) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;

e) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono(sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento); e/o rendere disponibili luoghi atti a ospitare animali in attesa di riallocamento

f)promuovere l'adozione di cani anziani o malati, detenuti nei canili,promuovendo campagne di adozione a distanza o altre forme di aiuto o incentivo all' adozione

g) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali ;

h )organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso campagne di raccolta e il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso esercizi commerciali;

i)promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obbiettivi sociali;il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

l) attuare alcuni servizi od agevolazioni e convenzioni ai propri Soci, o chi ne avesse necessità nel far valere i diritti dei propri animali.

 

 

 

ART. 5 Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione adotta tutti i metodi democratici non violenti che non siano in contrasto con i principi statutari dell'associazione stessa (rapporti con i mass-media, organizzazione di manifestazioni e di altre azioni nonviolente, convegni, conferenze, presentazione di proposte di legge e disegni di legge parlamentari o di iniziativa popolare, referendum, raccolte di firme, collaborazione con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di propaganda, collaborazione con associazioni, partiti, organizzazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste,del terzo settore ecc.).

 

ART. 6 SOCI

A) Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, età stato civile o altre analoghe limitazioni.

B) Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell’Associazione stessa.

C) I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’Associazione.

D) L’ASSOCIAZIONE è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale annuale e la compilazione e sottoscrizione della domanda di adesione a socio.

E) La qualifica di socio è immediatamente acquisita all’ adempimento dell’art.6 punto D.

Il consiglio direttivo si riserva la successiva approvazione alla prima seduta; il giudizio del consiglio direttivo é insindacabile ma deve essere motivato in caso di rifiuto.

F) Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

G) I soci minori di 18 anni devono presentare domanda firmata dal genitore o chi ne fa le veci , é previsto per i minori il pagamento di una quota sociale inferiore. I soci minorenni non hanno diritto di voto , ma possono partecipare alle assemblee e alle attività dell'associazione e essere soci attivi con presenza o autorizzazione scritta dei genitori o chi ne detiene la potestà.

ART. 7 Tipologie di soci:

A) socio minore: soci di età inferiore ai 18 anni non hanno diritto di voto;

B) socio ordinario: sono coloro ammessi come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali;

C) socio sostenitore: sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione mediante versamento di quote mensili per il finanziamento di specifiche situazioni e/o animali;

D) socio onorario: sono coloro che abbiano particolari benemerenze. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa. e non hanno diritto di voto.

ART. 8 : Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo per la varie tipologie di soci da effettuarsi all’atto di adesione all’Associazione e da rinnovarsi entro l'inizio della prima riunione annuale dei soci. I soci che a tal data non saranno in regola con il pagamento o il rinnovo della quota sociale non hanno diritto di voto e non saranno convocati per le successive assemblee. Di fatto perdono la qualifica di socio, ma la riacquisiscono se successivamente pagano la quota sociale annuale. Se si salta un anno di quota si può ripagare l’anno successivo ma versando anche la quota dell’ anno mancante. Dopo due anni di quota non pagata, va ricompilata la domanda e rifatta l’ammissione. L’adesione all’ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota .

ART. 9 Tutti i soci, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee. Hanno diritto di voto, per l’approvazione, modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari, nonchè nomina degli organi direttivi dell’ASSOCIAZIONE solo i soci maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale. I soci possono esercitare tale diritto o direttamente o per delega scritta a un altro socio, prevedendo non più di un delega a socio. Per la nomina degli organi direttivi dell’associazione non è consentita la delega.

Per poter essere candidato a una carica sociale il socio deve essere tale da almeno 6 mesi e presente in assemblea (è giustificata l’assenza solo per comprovati motivi).

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

 

 

 

 

 

 

ART. 10 Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi non sono rimborsabili sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per :

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro i termini previsti dall’ art 8. Nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata

c) espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività che dimostrano contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’ASSOCIAZIONE.

ART. 11 Il recesso comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci il quale giudizio è inappellabile

ART. 12 ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione :

a)l’Assemblea dei soci

b)il Consiglio Direttivo

c)il Presidente;

d)Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite:

ART. 13 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo ed ogni qualvolta si ritenga necessario.

Elegge e sfiducia i membri del Consiglio Direttivo, prevede le linee programmatiche dell’associazione. Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo.

L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo, può essere anche richiesta da almeno 3 membri del consiglio Direttivo o dal 10% dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L’assemblea deve essere convocata mediante avviso per lettera postale o a mano oppure per fax o email almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet e pagina facebook o nella bacheca nella sede dell’ associazione se presente.

L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea prima di iniziare, può nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione o se i soci sono concordi può essere il presidente dell'ASSOCIAZIONE. Quest’ultimo ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato: curare che venga rispettato l’ordine del giorno: controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.

Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede e pubblicato sul sito dell' associazione ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite mail oppure, qualora ne facciano richiesta tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Previo consenso dei soci che autorizzano il trattamento di dati sensibili, le assemblee possono essere registrate sia in audio che in audio video per dirimere eventuali contestazioni tale materiale non può essere in nessun modo diffuso i file verranno custoditi con i verbali.

Possono partecipare alla assemblea anche non soci interessati alla vita dell’ associazione o che vogliano farsi un idea dell’associazione prima di aderire, i non soci non hanno ne diritto di voto ne di parola.

 

 

 

 

 

 

ART. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri dispari, scelti tra i soci che hanno diritto di voto e soci da almeno 6 mesi. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 2 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di recesso anticipato di un componnte del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà sostituito dal socio che abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno n. 3 consiglieri, tramite affissione in Sede, sul sito internet, pagina facebook, per mail ) della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare i soci ma senza diritto di intervento.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibera programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.

I membri del consiglio direttivo qualunque sia la loro carica decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 volte consecutive o per almeno 6 volte durante l'anno

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente, nonché le altre cariche dello stesso Consiglio, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente o delle altre cariche, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione a maggioranza qualificata della meta più uno dei suoi componenti, salvo casi di particolare gravità in cui si ritenga necessaria la convocazione di un assemblea straordinaria.

In particolari casi di necessità ed urgenza, ritenuti tali da almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, le consultazioni telefoniche o per mail possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del Consiglio Direttivo, con obbligo di consultare tutti i membri del consiglio direttivo e confermando provvisoriamente con traccia scritta. Le decisioni prese verranno ratificate a verbale alla prima riunione successiva.

ART. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Può se l’assemblea è concorde presiedere l’assemblea dei soci In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

ART. 16 IL SEGRETARIO/ TESORIERE

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere congiunte o disgiunte

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi che possono essere soci o no ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

Si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno due membri del Collegio. Esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa dell'Associazione, riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi presentando una relazione scritta al Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 18 MODALITA’ DI VOTO

Le votazioni sono effettuate a voto palese.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto.

L’Assemblea decide prima del voto quale sarà il numero dei membri del Consiglio Direttivo. Nel caso coincida con il numero dei candidati l’elezione si considera automatica, a meno che la maggioranza dei soci non sia contraria.

ART. 19 IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo

ART.20 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prendere visione. Il bilancio è composto da un rendimento economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

ART.21 REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi dei presenti

Le proposte di modifica dello statuto devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo e discusse in un Consiglio appositamente indetto e aperto ai soci che vogliano partecipare tale consiglio delibererà se portare tali modifiche all’attenzione dell’assemblea

ART.22 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fermo restando non ci siano animali in carico all’associazione in qual caso l’associazione rimarrà attiva finche gli animali non avranno adeguata collocazione.

ART.23 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Gennaio 2015 01:17  

Notizie flash

Pediatra: cani e gatti in casa fanno da "scudo"

ai bambini contro le allergie

Secondo uno studio Usa

il periodo fondamentale

è il primo anno di vita

Tenere un cane o un gatto in casa non aumenta il rischio che i bambini diventino allergici agli animali domestici, anzi: può proteggerli nei confronti di questo disturbo. Lo dimostra un nuovo studio pubblicato sulla rivista "Clinical & Experimental Allergy", che rassicura i genitori ansiosi di sapere se accogliere un 'pet' fra le mura domestiche possa esporre i piccoli al pericolo di diventare allergici più avanti con l'età.